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I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell'art. 1 della presente legge, nonche' quelle dell'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Nel primo comma dell'art. 11 suddetto, modificato con l'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole: "entro il 30 giugno 1955", sono modificate in: "entro il 31 dicembre 1960". ((A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 e' consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficeranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 4 marzo 1952, n. 137)).
Testo in vigore dal 14 aprile 1963 al 16 dicembre 1964
