Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I possessori di redditi soggetti alle imposte dirette, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, non avessero ancora presentata la dichiarazione nei modi e termini stabiliti, o l'avessero presentata incompleta, sono ammessi a fare regolare dichiarazione all'Ufficio delle imposte territorialmente competente entro tre mesi dalla pubblicazione delle norme, di cui all'art. 10, in esenzione da qualsiasi penalita'.
[2]Il contribuente che presenti la dichiarazione entro il termine del comma precedente, e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, sara' assoggettato alla imposta soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1929. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 30 giugno 1929, n. 1237, convertito senza modificazioni dalla L. 30 dicembre 1929, n. 2285 ha disposto (con l'art. unico, comma 2) che il termine di cui al secondo comma del presente articolo e' prorogato al 31 agosto 1929.
Testo in vigore dal 25 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
