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[1]I possessori di redditi soggetti alle imposte dirette, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, non avessero ancora presentata la dichiarazione nei modi e termini stabiliti, o l'avessero presentata incompleta, sono ammessi a fare regolare dichiarazione all'Ufficio delle imposte territorialmente competente entro tre mesi dalla pubblicazione delle norme, di cui all'art. 10, in esenzione da qualsiasi penalita'.

[2]Il contribuente che presenti la dichiarazione entro il termine del comma precedente, e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, sara' assoggettato alla imposta soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1929.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 25 luglio 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2834~art8 · fonte del testo