Art. 10-quater (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
Convenzione servizi postali e commerciali marittimi-art. 10 quater ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 111 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Societa' contraente assegnera' annualmente ad una riserva speciale una somma corrispondente al 10 per cento degli utili da distribuirsi agli azionisti, secondo i risultati del bilancio accertato dai sindaci e approvato dall'assemblea generale degli azionisti, e, in ogni caso, non meno diL. 60,000 all'anno.
tolto: Dalla detta riserva, amministrata come le altre attivita' sociali dal Consiglio d'amministrazione, il Consiglio stesso prelevera' sussidi al personale in caso di cessazione dal servizio, e la rimanenza, allo scadere della presente convenzione, od anche prima intervenendo la disdetta di cui all'art. 11, verra' passata ai futuri concessionari per costituire una Cassa di previdenza a favore del personale amministrativo e di mare (stato maggiore).aggiunto: Convenzione servizi postali e commerciali marittimi-art. 10 quater PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art10quater · fonte del testo