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[1]La Societa' contraente assegnera' annualmente ad una riserva speciale una somma corrispondente al 10 per cento degli utili da distribuirsi agli azionisti, secondo i risultati del bilancio accertato dai sindaci e approvato dall'assemblea generale degli azionisti, e, in ogni caso, non meno di L. 60,000 all'anno.

[2]Dalla detta riserva, amministrata come le altre attivita' sociali dal Consiglio d'amministrazione, il Consiglio stesso prelevera' sussidi al personale in caso di cessazione dal servizio, e la rimanenza, allo scadere della presente convenzione, od anche prima intervenendo la disdetta di cui all'art. 11, verra' passata ai futuri concessionari per costituire una Cassa di previdenza a favore del personale amministrativo e di mare (stato maggiore).

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art10quater · fonte del testo