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[1]La presente convenzione avra' effetto dal 1° luglio 1910 e durera' fino al 30 giugno 1913.

[2]Sara' in facolta' del Governo di addivenire di anno in anno, e cosi' fin dal primo anno, alla risoluzione della presente convenzione mediante disdetta a darsi con preavviso di mesi sei e senza diritto nella Societa' concessionaria a richiedere per tale anticipata risoluzione danni e compensi di sorta.

[3]L'anno cui il presente articolo si' riferisce decorre dal 1° luglio al 30 giugno.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art11 · fonte del testo