Art. 11 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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[1]La presente convenzione avra' effetto dal 1° luglio 1910 e durera' fino al 30 giugno 1913.
[2]Sara' in facolta' del Governo di addivenire di anno in anno, e cosi' fin dal primo anno, alla risoluzione della presente convenzione mediante disdetta a darsi con preavviso di mesi sei e senza diritto nella Societa' concessionaria a richiedere per tale anticipata risoluzione danni e compensi di sorta.
[3]L'anno cui il presente articolo si' riferisce decorre dal 1° luglio al 30 giugno.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
