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Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di 30 anni con l'Istituto di credito per le opere pubbliche, con le Casse di risparmio ed i loro Istituti finanziari, con le Sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti o gli Istituti di assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie. Anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile il concessionario e' autorizzato ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. La emissione e' subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le Borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni anzidette. Qualora l'Ente concessionario sia un consorzio o una societa' per azioni di cui facciano parte Regioni, Province o Comuni, le Regioni, le Province e i Comuni stessi potranno garantire l'ammortamento delle obbligazioni emesse dal consorzio o dalla societa'. Gli impegni assunti dagli enti locali predetti potranno godere della garanzia sussidiaria dello stato fino alla misura massima del 50 per cento del costo complessivo delle opere.

Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 26 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art3 · fonte del testo