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((Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', con l'istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie. I concessionari suddetti, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione e' subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche, in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse. I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi dei precedenti commi da consorzi o da societa' per azioni, a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale calcolato al tasso previsto dal piano finanziario medesimo. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato, si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144. I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225. La garanzia dello Stato, di cui innanzi, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti. A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore. Gli enti concessionari di cui al precedente terzo comma, potranno altresi', previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli istituti di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi mediante decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Alle anzidette operazioni di finanziamento estero si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8, anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo)).

Testo in vigore dal 16 giugno 1971 al 1 gennaio 1994

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Che cosa è cambiato dal 16 giugno 1971

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1968 al 16 giugno 1971. 276 parole tolte, 261 parole aggiunte.

Gli tolto: Enti aggiunto: enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi … massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con tolto: l'Istituto aggiunto: l'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', con tolto: l'Istituto aggiunto: l'istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoriatolto: , ed i loro tolto: Istituti aggiunto: istituti finanziari, con le sezioni tolto: opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti e gli Istituti aggiunto: autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenzatolto: , i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie. tolto: Gli enti concessionari suddetti potranno altresi', previa, autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli Enti di cui al precedente comma. Nei limiti di cui al successivo comma settimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Alle anzidette operazioni di finanziamento si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8 anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi. I concessionari, anche aggiunto: I concessionari suddetti, anche in deroga all'articolo 2410 del tolto: Codice aggiunto: codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione tolto: e subordinata alla approvazione aggiunto: e' subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli tolto: Istituti aggiunto: istituti di credito e le tolto: Banche aggiunto: banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo tolto: 19963 aggiunto: 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, ancheaggiunto: , in deroga alle disposizioni tolto: sanitarie aggiunto: statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse. I mutui contratti e le obbligazioni emesse aggiunto: ai sensi dei precedenti commi da consorzi o da societa' per azioniaggiunto: , a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' … fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario tolto: di cui al precedente articolo 2, dedotto il tolto: contributo statale. aggiunto: valore attuale del contributo statale calcolato al tasso previsto dal piano finanziario medesimo. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato, si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144. I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225. La garanzia dello Stato, di cui tolto: al precedente articolo 1 aggiunto: innanzi, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante … Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore. tolto: I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225. L'importo totale delle garanzie statali concedibili ai Censi del presente articolo non potra', in ogni caso, superare il 50 per cento del costo complessivo aggiunto: Gli enti concessionari di cui al precedente terzo comma, potranno altresi', previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli istituti di cui al tolto: presente comma quarto. Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici aggiunto: primo comma del presente articolo. Nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi mediante decreto del Ministro per il tesoro, sentito il tolto: Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., e' autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi ai rilascio delle garanzie dello State previste dal presente articolo. Gli eventuali oneri derivanti dalla, garanzia predetta graveranno sull'apposito capitolo che all'uopo verra' trascritto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65 aggiunto: consiglio di amministrazione dell'ANAS. Alle anzidette operazioni di finanziamento estero si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8, anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art3 · fonte del testo