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Gli Enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria, ed i loro Istituti finanziari, con le sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti e gli Istituti di assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie. Gli enti concessionari suddetti potranno altresi', previa, autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli Enti di cui al precedente comma. Nei limiti di cui al successivo comma settimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Alle anzidette operazioni di finanziamento si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8 anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi. I concessionari, anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione e subordinata alla approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 19963, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni sanitarie, ad assumere le obbligazioni stesse. ((I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale)). ((La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti. A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore)). I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225. L'importo totale delle garanzie statali concedibili ai Censi del presente articolo non potra', in ogni caso, superare il 50 per cento del costo complessivo di cui al presente comma quarto. Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., e' autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi ai rilascio delle garanzie dello State previste dal presente articolo. Gli eventuali oneri derivanti dalla, garanzia predetta graveranno sull'apposito capitolo che all'uopo verra' trascritto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65.

Testo in vigore dal 28 aprile 1968 al 16 giugno 1971

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1965 al 28 aprile 1968. 134 parole tolte, 78 parole aggiunte.

… modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni sanitarie, ad assumere le obbligazioni stesse. tolto: Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Societa' aggiunto: I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico tolto: di cui facciano parte legioni, Province e Comuni, tali enti possono garantire il pagamentoaggiunto: , concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e tolto: degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Societa'. Gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia, prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie possono godere della garanzia sussidiaria dello Stato aggiunto: il pagamento degli interessi fino all'intero importo tolto: del costo complessivo aggiunto: dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente tolto: art. aggiunto: articolo 2, dedotto il contributo statale. tolto: In pendenza del perfezionamento della procedura per l'assunzione dei predetti impegni, puo' essere accordata, con le modalita' previste dal penultimo comma del presente articolo, la aggiunto: La garanzia dello Stato, tolto: la quale diventa sussidiaria col perfezionamento della procedura medesima. A aggiunto: di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti tolto: la suddetta garanzia dello Stato diverra'aggiunto: , diventa automaticamente operante dopo tolto: 60 aggiunto: sessanta giorni dalle singole scadenze ratealiaggiunto: , risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il tolto: concessionario debitore e gli Enti locali garanti non abbiano soddisfatto (anche se in misura parziale) aggiunto: debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti. tolto: Per effetto aggiunto: A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro tolto: si surroghera' aggiunto: e' surrogato nei diritti che questi avevano tolto: contro il debitore e gli Enti fideiussori aggiunto: nei confronti del debitore. I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art3 · fonte del testo