Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1913 al 5 novembre 1915. Leggi il testo vigente →

[1]Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

[2]1° aver compiuto il 19° anno di eta' e non superare il 28°. Pero' il limite superiore e' portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda;

[3]2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

[4]La data e la sede di anzianita' degli allievi degli Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di eta' o di anzianita', essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 5 novembre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art2 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari