Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1915 al 15 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

[2]1° aver compiuto il 19° anno di eta' e non superare il 28°. Pero' il limite superiore e' portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda; 7

[3]2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

[4]La data e la sede di anzianita' degli allievi degli Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di eta' o di anzianita', essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494

7

Il Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Per la durata della guerra e' consentita la deroga al limite superiore di eta' stabilita dagli articoli 2 e 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601 [...] sull'avanzamento nel R. esercito: [...] b) per la nominai a sottotenente in servizio effettivo dei sottufficiali dei corpi e riparti dell'esercito operante".

Testo in vigore dal 5 novembre 1915 al 15 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 novembre 1915

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 5 novembre 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494

    Il Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Per la durata della guerra e' consentita la deroga al limite superiore di eta' stabilita dagli articoli 2 e 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601 [...] sull'avanzamento nel R. esercito: [...] b) per la nominai a sottotenente in servizio effettivo dei sottufficiali dei corpi e riparti dell'esercito operante".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art2 · fonte del testo

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