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[1]Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
[2]1° aver compiuto il 19° anno di eta' e non superare il 28°. Pero' il limite superiore e' portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda; 7
[3]2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.
[4]La data e la sede di anzianita' degli allievi degli Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di eta' o di anzianita', essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.
[5]14
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494
7Il Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Per la durata della guerra e' consentita la deroga al limite superiore di eta' stabilita dagli articoli 2 e 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601 [...] sull'avanzamento nel R. esercito: [...] b) per la nominai a sottotenente in servizio effettivo dei sottufficiali dei corpi e riparti dell'esercito operante".
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986
14Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che e' abrogato il presente articolo salvo nella parte che riguarda la nomina a maestro direttore di banda.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
