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Il prelievo puo' essere effettuato soltanto in Istituti universitari o in Ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo puo' essere effettuato anche nel luogo del decesso.
Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 21 maggio 1968
