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((Il prelievo puo' essere effettuato in tutti gli ospedali, civili e militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura privati o negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo puo' essere effettuato anche nel luogo del decesso)).

Testo in vigore dal 21 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1957 al 21 maggio 1968. 17 parole tolte, 24 parole aggiunte.

Il prelievo puo' essere effettuato tolto: soltanto in Istituti universitari o in Ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica aggiunto: in tutti gli ospedali, civili e militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura privati o negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo puo' essere effettuato anche nel luogo del decesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art3 · fonte del testo