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((Il prelievo puo' essere effettuato in tutti gli ospedali, civili e militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura privati o negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo puo' essere effettuato anche nel luogo del decesso)).
Testo in vigore dal 21 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
