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L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'Istituto universitario o dell'Ospedale dove e' stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'Istituto universitario o del direttore dell'Ospedale.

Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 21 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art7 · fonte del testo