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((L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'istituto universitario o dell'ospedale o dell'istituto di cura privato o dell'obitorio dove e' stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'istituto universitario o del direttore dell'ospedale o del direttore dell'istituto di cura privato o del direttore dell'obitorio)).

Testo in vigore dal 21 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1957 al 21 maggio 1968. 6 parole tolte, 24 parole aggiunte.

L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio tolto: dell'Istituto universitario o dell'Ospedale aggiunto: dell'istituto universitario o dell'ospedale o dell'istituto di cura privato o dell'obitorio dove e' stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore tolto: dell'Istituto aggiunto: dell'istituto universitario o del direttore tolto: dell'Ospedale aggiunto: dell'ospedale o del direttore dell'istituto di cura privato o del direttore dell'obitorio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art7 · fonte del testo