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((L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'istituto universitario o dell'ospedale o dell'istituto di cura privato o dell'obitorio dove e' stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'istituto universitario o del direttore dell'ospedale o del direttore dell'istituto di cura privato o del direttore dell'obitorio)).
Testo in vigore dal 21 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
