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Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali. L'Istituto puo' attuare gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge anche a mezzo di Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali purche' questi soddisfino alle seguenti condizioni:
- a)che sia garantito agli iscritti un trattamento complessivo non inferiore a quello praticato dall'istituto;
- b)che nel Consiglio di amministrazione della Cassa fondo e gestione aziendale o interaziendale sia incluso un rappresentante dell'Istituto;
- c)che il bilancio della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 1 aprile 1973
