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((1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter)) Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. 5 Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 5 7 Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 5 Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. 5 (( Non e' riconosciuto alcun indennizzo:

  • a)in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;
  • b)nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
  • c)nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  • d)in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento )) (( Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
  • a)dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
  • b)contumacia della parte;
  • c)estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
  • d)perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
  • e)mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
  • f)introduzione di domande nuove, connesse con altre gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
  • g)irrisorieta' della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. 2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto)) COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 5
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

5

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 2015, n. 184 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziche' quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorita' giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2016 al 25 febbraio 2016

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Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24403/2025

    2 settembre 2025
    • CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
    • PROCESSO EQUO

    L'inammissibilità della domanda di equa riparazione conseguente, ex art. 2, comma 1, l. n. 89 del 2001, all'omessa presentazione di istanza di adozione del modello decisorio ex art. 281- 28 <!-- pag. 29 --> sexies c.p.c. e di quella di mutamento del rito di cognizione, da ordinario a sommario, costituisce, alla luce della sentenza n. 121 del 2020 della Corte costituzionale, sanzione non irragionevole né sproporzionata, poiché si tratta di rimedi volti a evitare una durata del processo eccessivamente lunga, in ragione dell'effetto acceleratorio della decisione che da essi deriva.

    Art. 2 · Art. 1 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 183 c.p.c. · Art. 281 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24404/2025

    2 settembre 2025
    • CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
    • PROCESSO EQUO

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata secondo cui l'avvicendamento nella carica di amministratore della società ricorrente aveva comportato una limitata permanenza in tale carica dei suoi rappresentanti impedendo il protrarsi del turbamento psichico per un tempo sufficiente a determinare un danno non patrimoniale).

    Art. 2

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24268/2025

    31 agosto 2025
    • CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
    • PROCESSO EQUO

    In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la notifica del decreto ex art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001 a un ministero diverso da quello legittimato resta sanata dall'opposizione di quello legittimato, ai sensi dell'art. 4 l. n. 260 del 1958. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva rilevato come, intervenuta la notificazione del decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'avvocatura dello Stato, l'opposizione spiegata dal Ministero della Giustizia, da un lato escludeva l'inefficacia del decreto stesso e, dall'altro, consentiva di recuperare il contraddittorio, permettendo a tale amministrazione di difendersi nel merito, nell'ambito del giudizio di opposizione).

    Art. 2 · Art. 3 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 156 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21327/2025

    25 luglio 2025
    • CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
    • PROCESSO EQUO

    In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 - che, nello stabilire la misura e i criteri di determinazione dell'indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo e il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, nonché l'applicazione delle eventuali maggiorazioni per gli anni successivi al terzo o al settimo, ai fini della liquidazione equitativa del quantum, ai sensi dell'art. 2056 c.c., sulla base dei parametri elencati nel comma 2 che appaiano più significativi nel caso specifico - trova applicazione nei giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016 anche per le domande che, seppure proposte dopo tale data, siano relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, in quanto la nuova norma sulla misura dell'indennizzo deve essere presa in considerazione in sé stessa, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno.

    Art. 2 · Art. 2056 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 142/2023

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 2023

    In sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo. Occorre, tuttavia, che ne consegua un rimedio effettivo, ciò che accade soltanto laddove venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice competente. (Precedenti: S. 107/2023l – mass. 45546, S. 175/2021 – mass. 44148, S. 88/2018 – mass. 40124).Non rientra nel catalogo dei rimedi preventivi effettivi l’imposizione di adempimenti che costituiscano espressione di una mera facoltà del ricorrente con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” – che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio – in quanto essi non avrebbero efficacia effettivamente acceleratoria del processo. (Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064, S. 34/2019 – mass. 41216).La presentazione dell’istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione non vincola il giudice a quanto richiestogli, ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l’istanza è depositata: nulla esclude che il processo, pur a fronte di una siffatta istanza, possa comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, in violazione anche dell’art. 111, secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064; S. 88/2018 – mass. 40124).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo costituito dal deposito dell’istanza di accelerazione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, previsto dall’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge. La disciplina processuale di tale giudizio, infatti, non ricollega al deposito dell’istanza in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l’attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso – e, in tesi, più celere – modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa. La mancata presentazione di tale istanza può eventualmente assumere rilievo – come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente – ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001). (Precedenti: S. 175/2021 – mass. 44148, S. 121/2020 – mass. 42577, S. 169/2019 – mass. 42064).

    Art. 375 c.p.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 175/2021

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1- bis , comma 2, 2, comma 1 e 6, comma 2- bis , della legge n. 89 del 2001, lo scrutinio di legittimità deve incentrarsi sulla conformità a Costituzione dell'art. 2, comma 1, di tale legge, la cui decisione condiziona quella che si assume in ordine alle restanti disposizioni.

    Art. 375 c.p.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 1-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 169/2019

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- quinquies , lett. e ), della legge n. 89 del 2001 - nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a ), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito - non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione in ordine alla deducibilità, nella specie, della violazione della norma convenzionale di cui all'art. 46, paragrafo 1, CEDU. La contestazione del rimettente, ancorché formulata in termini di eccezione di inammissibilità, non rileva come tale, attenendo più propriamente al merito della sollevata questione.

    Art. 375 c.p.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art2 · fonte su Normattiva