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Art. 16 — Disposizioni antielusive

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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247. 12 Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

12

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "L'abrogazione dell'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ad opera del comma 4 del presente articolo, ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004."

Entra in vigore il 1 gennaio 2027

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art16 · fonte su Normattiva