Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

L'esercizio della caccia e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto allo abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a cio' destinati. E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento o di cattura e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. La caccia puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta', sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose. In caso d'incidente a colui che ha patito il danno e' consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilita' dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilita' civile. La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni. Per l'esercizio venatorio e', altresi', necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovra' riportare le modalita' per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 464/1987

    Altra decisione
    3 dicembre 1987

    Ordina la restituzione degli atti, di cui alle ordinanze in epigrafe, al Tribunale di Spoleto. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 3 cost. · Art. 624 c.p. · Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 359/1983

    Altra decisione
    29 dicembre 1983

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale introdotte con la legge 24 novembre 1983, n. 681, ha in questi casi più volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99, 154 e 331/1983.

    Art. 624 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 4 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 331/1983

    Altra decisione
    28 novembre 1983

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, comma quarto, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che, per effetto della disciplina impugnata, che sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta, quando sia violata una qualsiasi delle norme in materia di caccia, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale, ha in questi casi più volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99 e 154/1983.

    Art. 624 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art8 · fonte su Normattiva