Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Imputato minorenne - Custodia cautelare - Applicabilità per il reato di tentato furto aggravato da violenza sulle cose e non per il reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla medesima circostanza - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile - in ragione della mancata verifica preliminare, da parte del giudice rimettente, della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di legittimità costituzionale e tale da dirimere il fondamento stesso di quel dubbio - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e 380, comma 2, lettera e) , cod. proc. pen., censurata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consentono l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti degli imputati minorenni in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, cod. pen., mentre escludono l'applicabilità della stessa misura in riferimento al più grave reato di tentato furto in abitazione, parimenti aggravato dalla violenza sulle cose. Era, infatti, compito del giudice a quo verificare se, nella specie, non fosse possibile interpretare il richiamo all'art. 380, comma 2, lettera e) , cod. proc. pen., contenuto nell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, alla stregua di un rinvio cosiddetto recettizio: vale a dire come richiamo testuale - e normativamente "cristallizzato" - alla disposizione in vigore a quel momento, la quale prevedeva l'arresto obbligatorio (e, dunque, la custodia cautelare per i minorenni) per il delitto di furto, quando ricorresse, fra le altre, taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 1) e 4), seconda ipotesi, cod. pen., nella formulazione all'epoca vigente e suscettibile, dunque, di ricomprendere anche le figure del furto in appartamento e del furto con strappo, ora autonome. - V., citate, ordinanze n. 137/2003, n. 244, n. 64 e n. 34/2006, n. 32/2007.
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura penale
Processo penale - Imputato minorenne - Custodia cautelare - Inapplicabilità della misura per i reati di furto con strappo e furto in abitazione - Lamentata irragionevolezza nel sistema delle misure cautelari minorili, nonché disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni e tra minorenni prima e dopo l’introduzione della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, fra i casi nei quali può essere adottata la misura della custodia cautelare, l'ipotesi di cui all'art. 380, comma 2, lettera e-bis, del codice di procedura penale. La situazione normativa denunciata dal remittente, infatti, pur se possa essere frutto di una svista del legislatore, rispecchia una scelta legislativa di cui non è dato di riscontrare il contrasto con norme costituzionali dalle quali si possa desumere la necessità di prevedere l'adozione della misura custodiale; né essa può dirsi manifestamente irragionevole, anche in rapporto alle diverse situazioni impropriamente invocate come 'tertia comparationis'. - Sul rispetto dei principi costituzionali e la non manifesta irragionevolezza come limiti all'esercizio della competenza legislativa anche nella determinazione delle ipotesi tassative, di per sé eccezionali – tanto più se riferite a minori (sentenza n. 46 del 1978) – nelle quali è consentito adottare misure custodiali, menzionate la sentenza n. 188/1996 e le ordinanze n. 450/1995, n. 187/2001, n. 40/2002.
Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Misure cautelari personali - Potere del giudice di disporre la custodia cautelare del minorenne, in caso di pericolo di fuga - Violazione dei criteri direttivi posti dal legislatore delegante, escludenti il ricorso alla misura in tale ipotesi - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 23, comma 2, lettera b, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in quanto tale disposizione ha violato i criteri della delega legislativa (desumibili, in particolare, dall'art. 3, comma 1, lettera h, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori - e omologando, in tal modo, la disciplina dettata per gli imputati minorenni a quella prevista per gli indagati adulti (art. 274 cod. proc. pen.) - in caso di pericolo di fuga, ovvero in un'ipotesi nella quale la delega non prevedeva la misura restrittiva.
Riguarda ancheart. 42 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI IMPUTATO MINORENNE - REATO DI LESIONI AGGRAVATE - POSSIBILITA' DI APPLICARE LA MISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE MANIFESTAMENTE PRIVA DI RILEVANZA ATTUALE IN RELAZIONE AL MOMENTO IN CUI E' STATA SOLLEVATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la stessa appare priva di rilevanza attuale in relazione al momento in cui e' stata sollevata, avendo il giudice gia' fatto applicazione della norma impugnata ed esaurito con cio' i suoi poteri decisori. - Cfr. O. nn. 35/1998 e 485/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - DISPOSIZIONI SUL PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - CUSTODIA CAUTELARE - PREVISTA AMMISSIBILITA' NELL'IPOTESI DI FURTO MONOAGGRAVATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA CHE CONSENTE TALE MISURA SOLO PER I DELITTI "DI MAGGIORE GRAVITA'" - ESCLUSIONE - LEGITTIMA APPLICAZIONE, NELLE VALUTAZIONI RELATIVE, DI UN "CRITERIO QUALITATIVO" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'applicabilita' della custodia cautelare per gli imputati minorenni prevista, fra i diversi altri casi ivi considerati, in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 23, comma primo, del d.P.R. 22 gennaio 1988, n. 448, attraverso il rinvio all'art. 380, comma secondo, lett. e), cod.proc.pen., nell'ipotesi di tentativo di furto monoaggravato, non comporta violazione della direttiva dell'art. 3, lett. h), della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, secondo la quale il "potere del giudice a disporre la custodia in carcere" nei confronti di imputati minorenni puo' essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravita'". Nella valutazione della gravita' dei reati ai fini della misura cautelare in questione - gravita' nella stessa legge di delega intesa in senso relativo - il legislatore delegato si e' infatti attenuto ad un "criterio qualitativo", alla stregua della citata direttiva ammissibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 3, lett. h), della legge 16 gennaio 1987, n. 81, dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel testo sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, 'in parte qua'). - v. massima precedente.
sentenza 44/1993massima n. 19271 Riguarda ancheart. 42 d.lgs. 12/1991