PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - MISURE DI SICUREZZA - INAPPLICABILITA' IN CASO DI PROSCIOGLIMENTO E QUANDO SUSSISTA IL PERICOLO CHE L'IMPUTATO COMMETTA REATI DIVERSI, PUR SE DI PARTICOLARE GRAVITA', DA QUELLI PREVISTI DALL'ART. 37, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. N. 448 DEL 1988 - LAMENTATA INTRODUZIONE NELLA DISCIPLINA CODICISTICA DI REGOLE, NON RAZIONALMENTE RICOLLEGABILI ALLA LEGGE DI DELEGA, DIRETTE A SVUOTARE DI CONTENUTO IL SISTEMA DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DEI MINORI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
La legittimita' costituzionale delle norme (artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. n. 448 del 1988) per cui le misure di sicurezza non sono applicabili ai minorenni ne' in caso di proscioglimento, ne', comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, secondo comma, del citato decreto, non e' utilmente contestabile in un processo - come nel caso il giudizio 'a quo' - in cui il fatto commesso dall'imputato (spaccio in discoteche di pasticche nella convinzione che fossero di "exstasy" ma in realta' contenenti solo un miscuglio di sostanze, come caffeina e testosterone, non classificabili come stupefacenti) dovendo correttamente inquadrarsi non nella figura del reato impossibile - come ritenuto dal giudice rimettente - ma nella diversa ipotesi del reato erroneamente supposto di cui all'art. 49, primo comma, cod. pen., nessuna misura di sicurezza - stante il divieto posto dallo stesso art. 49, ultimo comma - potrebbe comunque disporsi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 3, legge 16 febbraio 1988, n. 488 - degli artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, v. S. (di non fondatezza) n. 182/1991. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 38 Processo penale minorileart. 37 Processo penale minorile
PROCESSO PENALE - IMPUTATO MINORENNE - APPLICAZIONE DI MISURA DI SICUREZZA - PRESUPPOSTI LIMITATIVI - LAMENTATA MODIFICAZIONE DI CARATTERE SOSTANZIALE DELLA NORMATIVA - CONSEGUENTE ECCESSO DI DELEGA - IMPUGNATIVA DI NORMA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEFINITIVA DELLA MISURA DI SICUREZZA, IN PROCEDIMENTO VERTENTE SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
L'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, riguarda l'applicazione in via definitiva, con sentenza dibattimentale di assoluzione o di condanna, della misura di sicurezza, e non trova quindi applicazione in un processo il cui oggetto - come nel caso di specie - e' l'accertamento della pericolosita' del minore al fine dell'applicazione provvisoria della stessa. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.).