Art. 3 — Conferenze regionali
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Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanite' promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni; nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni. In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del Ministro della sanita', si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.
Testo in vigore dal 8 giugno 1990 al 7 febbraio 1991
