Programma nazionale di ricerche in Antartide

Art. 2 — Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

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Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

  • 1)formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4;
  • 2)presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;
  • 3)approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma;
  • 4)vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;
  • 5)presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.

Testo in vigore dal 21 giugno 1985 al 12 marzo 1999

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