Programma nazionale di ricerche in Antartide

Art. 4 — Commissione scientifica nazionale per l'Antartide

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E' istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:

  • 1)collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;
  • 2)assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;
  • 3)coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;
  • 4)assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;
  • 5)raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;
  • 6)raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attivita' scientifiche svolte in Antartide. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed e' composta:
  • a)da un vice presidente designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
  • b)da un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
  • c)da tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
  • d)da un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
  • e)da un esperto designato dal Ministro della sanita';
  • f)da sei esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
  • g)da due esperti designati dall'ENEA;
  • h)da un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
  • i)da un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS). Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

Testo in vigore dal 21 giugno 1985 al 17 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;284~art4 · fonte su Normattiva