Programma nazionale di ricerche in Antartide
Art. 4 — Commissione scientifica nazionale per l'Antartide
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E' istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:
- 1)collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;
- 2)assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;
- 3)coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;
- 4)assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;
- 5)raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;
- 6)raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attivita' scientifiche svolte in Antartide. (( La commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed e' composta da:
- a)due esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b)un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
- c)un esperto designato dal Ministro della sanita';
- d)un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
- e)due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
- f)due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- g)due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- h)un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
- i)un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS). 2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno)) Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1991 al 12 marzo 1999
