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I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, gia' prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica delle locazioni anche in materia di canoni e comunque non oltre il 30 giugno 1974.5 Fino alla stessa data e' sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosita' del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria. Nulla e' innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495. I canoni delle locazioni prorogate in virtu' della presente legge non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1976, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1976, n. 314)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, dalla legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, non riconosce al locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973".
Corte Costiruzionale
5La Corte Costiruzionale con sentenza 10-16 luglio 1980, n. 110 (in G.U. 1a s.s. 23/7/1980, n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda), nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti gia' prorogati con il decreto legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per suo effetto in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974."
Testo in vigore dal 24 luglio 1980 al 22 dicembre 2008
