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I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, gia' prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica delle locazioni anche in materia di canoni e comunque non oltre il 30 giugno 1974. Fino alla stessa data e' sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosita' del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria. Nulla e' innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495. I canoni delle locazioni prorogate in virtu' della presente legge non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1976, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1976, n. 314)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, dalla legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, non riconosce al locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973".
Testo in vigore dal 25 novembre 1976 al 24 luglio 1980
