Art. 1
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Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dello articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398 (a), e' prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma (b), 3 (c), 7 (d) e 29 (e) della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (f), nonche' di delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sempreche' non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di eta'. Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la liberta' provvisoria puo' essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (g).
Testo in vigore dal 28 gennaio 1985 al 22 dicembre 2008
