Art. 1
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Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilita', conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica nonche' per la riforma del regime d'uso dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 30 novembre 1973 al 22 dicembre 2008
