Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1941 al 29 aprile 1942. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, concernente l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unita' costituenti la flotta italiana passeggeri, hanno effetto anche per tutto l'anno 1941 e sono applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX anche all'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi da carico della flotta mercantile italiana, nonche' delle costruzioni navali.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Ricci - Riccardi - Di Revel - Host Venturi
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 29 aprile 1942
