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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, concernente l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unita' costituenti la flotta italiana passeggeri, hanno effetto anche per tutto l'anno 1941 e sono applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX anche all'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi da carico della flotta mercantile italiana, nonche' delle costruzioni navali.12
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Ricci - Riccardi - Di Revel - Host Venturi
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 febbraio 1942, n. 300
1La L. 12 febbraio 1942, n. 300 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, avranno effetto anche per tutto l'anno 1942".
L. 6 maggio 1943, n. 526
2La L. 6 maggio 1943, n. 526 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane delle costruzioni navali, disposizioni gia' prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, con la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 300, avranno effetto fino al termine dell'anno solare in cui verra' dichiarata la cessazione dello stato di guerra".
Testo in vigore dal 15 luglio 1943 al 5 aprile 1947
