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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Le disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, concernente l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unita' costituenti la flotta italiana passeggeri, hanno effetto anche per tutto l'anno 1941 e sono applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX anche all'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi da carico della flotta mercantile italiana, nonche' delle costruzioni navali.12345

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Ricci - Riccardi - Di Revel - Host Venturi

[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 febbraio 1942, n. 300

1

La L. 12 febbraio 1942, n. 300 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, avranno effetto anche per tutto l'anno 1942".

L. 6 maggio 1943, n. 526

2

La L. 6 maggio 1943, n. 526 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane delle costruzioni navali, disposizioni gia' prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, con la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 300, avranno effetto fino al termine dell'anno solare in cui verra' dichiarata la cessazione dello stato di guerra".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 109

3

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 109 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, disposizioni gia' prorogate con le leggi 12 febbraio 1942, n. 300 e 6 maggio 1943, n. 526, avranno vigore sino al 31 dicembre 1947".

D.Lgs. 3 febbraio 1948, n. 210

4

Il D.Lgs. 3 febbraio 1948, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767, e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1948". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1948.

L. 29 luglio 1949, n. 599

5

La L. 29 luglio 1949, n. 599 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941 n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1949". Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

Testo in vigore dal 8 settembre 1949 al 8 giugno 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1949

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1948 al 8 settembre 1949.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 1949, n. 599

    La L. 29 luglio 1949, n. 599 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941 n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1949". Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-07-11;935~art1 · fonte del testo