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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, concernente l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unita' costituenti la flotta italiana passeggeri, hanno effetto anche per tutto l'anno 1941 e sono applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX anche all'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi da carico della flotta mercantile italiana, nonche' delle costruzioni navali.1234
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Ricci - Riccardi - Di Revel - Host Venturi
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 febbraio 1942, n. 300
1La L. 12 febbraio 1942, n. 300 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, avranno effetto anche per tutto l'anno 1942".
L. 6 maggio 1943, n. 526
2La L. 6 maggio 1943, n. 526 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane delle costruzioni navali, disposizioni gia' prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, con la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 300, avranno effetto fino al termine dell'anno solare in cui verra' dichiarata la cessazione dello stato di guerra".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 109
3Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 109 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, disposizioni gia' prorogate con le leggi 12 febbraio 1942, n. 300 e 6 maggio 1943, n. 526, avranno vigore sino al 31 dicembre 1947".
D.Lgs. 3 febbraio 1948, n. 210
4Il D.Lgs. 3 febbraio 1948, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767, e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1948". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Testo in vigore dal 7 aprile 1948 al 8 settembre 1949
