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L'art. 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli di prosa, di opere originali di autore italiano e' concesso per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 18 gennaio 1950
