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L'art. 13 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli di prosa, di opere originali di autore italiano e' concesso per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali". 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 giugno 1954, n. 456
2La L. 26 giugno 1954, n. 456 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cinque anni, previsto dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.
Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 2 settembre 1956
