Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1956 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →
L'art. 13 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli di prosa, di opere originali di autore italiano e' concesso per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali". 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 giugno 1954, n. 456
2La L. 26 giugno 1954, n. 456 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cinque anni, previsto dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955."
L. 31 luglio 1956, n. 898
3La L. 31 luglio 1956, n. 898 ha disposto (con l'art. 3) che "L'abbuono di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'art. 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175, concesso alle rappresentazioni di opere drammatiche originali di autori italiani e' prorogato fino al 30 giugno 1957 ed e' esteso alle opere dialettali, alle riduzioni in lingua italiana di dette opere o in dialetto di opere in lingua italiana, nonche' ai rifacimenti in forma drammatica di opere narrative o poetiche italiane."
Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 1 gennaio 1973
