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Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto e' autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, una spesa annua di 12 miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56. Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla gestione I.N.A.-Casa e i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverra' al termine di quest'ultimo. La differenza sara' imputata a riduzione delle annualita' dovute nel periodo successivo al secondo piano.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
