Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1949 al 8 febbraio 1955. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata, agraria 1948-49. La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.
Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 8 febbraio 1955
