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Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata, agraria 1948-49. La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1955, n. 4
3La L. 5 gennaio 1955, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura."
Testo in vigore dal 8 febbraio 1955 al 22 dicembre 2008
