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[1]Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge e' tenuto, secondo che il Ministro dell'educazione nazionale ritenga piu' opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d'una indennita' equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

[2]Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facolta' a provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale per meno del prefetto. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed e' riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

[3]L'indennita' di cui al primo comma e' determinata dal Ministro per l'educazione nazionale in base a perizia degli uffici del Genio civile o della Milizia forestale assistiti dal Regio sopraintendente.

[4]Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennita' e' determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore e il terzo dal presidente del Tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

[5]Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo e' esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito ne', facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

[6]Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti e' immediatamente esecutivo.

[7]L'indennita', comunque determinata, e' riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 44/1975

    Questione inammissibile
    6 marzo 1975

    Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale di una norma che il giudice a quo non deve ne' direttamente, ne' indirettamente applicare perché estranea al thema decidendum. (Nella specie il pretore, nel corso di un procedimento per il reato di cui all'art. 734 cod.pen., aveva sollevato - in riferimento all'art. 9, comma secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali - in base al quale, in caso di inottemperanza agli obblighi ed agli ordini imposti dalla legge stessa, indipendentemente dalle sanzioni penali, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare la demolizione ovvero di imporre il pagamento di una somma mantenendo l'opera abusiva - sotto il profilo che ammettendo la sanatoria amministrativa nella generalità dei casi detta disposizione comporterebbe un'attenuazione della tutela del paesaggio; la Corte ha escluso la rilevanza della questione osservando che il giudice rimettente non doveva applicare la norma impugnata, la quale veniva in considerazione solo per l'attribuzione del potere alla P.A. indipendentemente da quello dell'autorità giudiziaria). Cfr.: sentt. nn. 45 e 60 del 1972.

    Art. 15 Protezione delle bellezze naturali · Art. 9 Protezione delle bellezze naturali

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  • Sentenza n. 62/1968

    Questione infondata
    6 giugno 1968

    La pronuncia del collegio dei periti, prevista dall'art. 15, quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla misura dell'indennità fissata dal Ministro e non accettata dal contravventore, non configura un arbitrato necessario e, pertanto, non può essere configurata come un'ipotesi di deroga alla giurisdizione, in contrasto con l'art. 102 della Costituzione. L'art. 15 della legge suddetta, infatti, prevede un procedimento amministrativo che si svolge in funzione del successivo provvedimento ministeriale, che dispone il pagamento, e rispetto al quale la pronuncia del collegio peritale esplica una funzione determinante, ma strumentale.

    Art. 102 cost. · Art. 15 Protezione delle bellezze naturali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art15 · fonte del testo