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[1]Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge e' tenuto, secondo che il Ministro dell'educazione nazionale ritenga piu' opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d'una indennita' equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
[2]Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facolta' a provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale per meno del prefetto. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed e' riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
[3]L'indennita' di cui al primo comma e' determinata dal Ministro per l'educazione nazionale in base a perizia degli uffici del Genio civile o della Milizia forestale assistiti dal Regio sopraintendente.
[4]Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennita' e' determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore e il terzo dal presidente del Tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.
[5]Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo e' esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito ne', facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.
[6]Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti e' immediatamente esecutivo.
[7]L'indennita', comunque determinata, e' riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000
