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[1]Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente s'intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia dato comunicato all'interessato che la Commissione cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione del lavori iniziati.

[2]Il provvedimento stesso e' considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione dell'interessato.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art9 · fonte del testo