Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente s'intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia dato comunicato all'interessato che la Commissione cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione del lavori iniziati.
tolto: Il provvedimento stesso e' considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione dell'interessato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art9 · fonte del testo