Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ai commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari sono conceduti, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, assegni familiari supplementari in misura pari a quella degli assegni familiari spettanti ai commessi medesimi in base alle disposizioni in vigore.

[2]Il relativo maggiore contributo e' a carico degli ufficiali giudiziari da cui i commessi dipendono.

Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art4 · fonte del testo