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[1]Ai commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari sono conceduti, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, assegni familiari supplementari in misura pari a quella degli assegni familiari spettanti ai commessi medesimi in base alle disposizioni in vigore.
[2]Il relativo maggiore contributo e' a carico degli ufficiali giudiziari da cui i commessi dipendono.
Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
