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[1]Nel caso di richiamo alle armi dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari e' a loro dovuta:
- a)per i primi due mesi un'indennita' mensile pari all'assegno stabilito col decreto presidenziale di cui all'art. 86, primo e terzo comma, del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato col R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271;
- b)successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore all'assegno suindicato, un'indennita' mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.
[2]L'indennita' di cui alla lettera a) non puo' essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilita' dell'assegno, anche se nel periodo stesso il commesso sia assoggettato a piu' richiami eccedenti i due mesi.
[3]Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianita' in conformita' del terzo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.
Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
