Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli ufficiali giudiziari che hanno alla loro dipendenza uno o piu' commessi autorizzati, sono obbligati a versare alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il contributo previsto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653. Tale contributo e' fissato in una aliquota percentuale dell'assegno corrisposto ai commessi in base al decreto presidenziale menzionato nel precedente art. 5, lettera a).
tolto: Qualora ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 86 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, uno o piu' commessi siano stati nominati nell'interesse comune di due o piu' ufficiali giudiziari, questi ultimi sono tenuti in solido al pagamento del contributo suindicato.
tolto: La Cassa indicata nel primo comma di questo articolo tiene una gestione separata per quanto concerne i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art6 · fonte del testo