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[1]Sono estese agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi autorizzati, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1, penultimo capoverso, 2, secondo comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo capoverso, 7 a 21, 24, 25, 26, ultimo capoverso, e 28 a 34 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, nonche' quelle del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, convertito in legge con la legge 1° agosto 1941-XIX, n. 985.
[2]Il trattamento stabilito per i detti commessi nel precedente art. 5 sostituisce quello previsto dall'art. 6, primo capoverso, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825. Tuttavia i commessi autorizzati, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati gia' richiamati sotto le armi da non meno di due mesi, percepiranno, anche per i primi due mesi dalla detta data, l'indennita' di cui alla lettera b) dell'art. 5 anziche' quella di cui alla lettera a) dello stesso articolo; ed i commessi autorizzati, che alla data medesima siano stati richiamati alle armi da meno di due mesi, avranno diritto all'indennita' prevista dalla lettera a) dell'art. 5 soltanto per il periodo di tempo occorrente a compiere i due mesi dal richiamo, e scorso tale periodo avranno il trattamento stabilito dalla successiva lettera b).
Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
