Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E vietata la nomina di nuovi commessi di ufficiali giudiziari, salvi casi eccezionali, nei quali tuttavia la nomina stessa, fatta dal presidente della Corte o dal tribunale con decreto motivato, non avra' effetto finche' non sia stata approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.
tolto: Non si applica la disposizione precedente, e restano ferme invece le norme vigenti, quando la nuova nomina sia fatta in sostituzione di un commesso revocato, dimessosi o deceduto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art8 · fonte del testo