Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per la durata dell'attuale stato di guerra:
tolto: a) il diritto fisso dovuto agli ufficiali giudiziari per le notificazioni degli atti giudiziari col mezzo della posta e il diritto di accesso istituito con l'art. 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, sono stabiliti rispettivamente in lire tre;
tolto: b) il diritto spettante ai detti ufficiali per l'iscrizione degli atti nei repertori e' stabilito in centesimi cinquanta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art9 · fonte del testo