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[1]E vietata la nomina di nuovi commessi di ufficiali giudiziari, salvi casi eccezionali, nei quali tuttavia la nomina stessa, fatta dal presidente della Corte o dal tribunale con decreto motivato, non avra' effetto finche' non sia stata approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

[2]Non si applica la disposizione precedente, e restano ferme invece le norme vigenti, quando la nuova nomina sia fatta in sostituzione di un commesso revocato, dimessosi o deceduto.

Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art8 · fonte del testo